Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, sentenza 16 ottobre 2013 n. 42503/2013 (udienza 25/6/2013)
Con la sentenza n. 42503/2013 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società che lamentava l´applicazione, in sede di condanna di primo grado, delle misure interdittive ex art. 9 co. 2 del D.Lgs. n. 231/2001 per la durata di mesi due.
L´ente, condannato per il reato di cui all´art. 25 septies del citato Decreto, a sostegno della propria tesi difensiva aveva rappresentato di aver riparato integralmente le conseguenze del reato, talché “le sanzioni interdittive non dovevano essere applicate ricorrendo le cause di esclusione di cui alle lett. a), b) e c) dell´art. 17”.
Tuttavia il giudice di legittimità, dopo aver ricordato il contenuto della disposizione violata, ha affermato che “in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente” non rilevando, dunque, la condotta risarcitoria posta in essere successivamente.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ha sancito il principio secondo cui “il beneficio richiesto non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dalla L. n. 231 del 2001, relativa alla responsabilità degli enti, la quale ha natura amministrativa ed ove, pertanto, non possono trovare applicazione istituti giuridici specificatamente previsti per le sanzioni di natura penale”.