D.Lgs. 24/2003 – Protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e europee (WHISTLEBLOWING).

Il D.Lgs. 24/2023 (di attuazione della direttiva UE 2019/1937) è intervenuto sulla disciplina relativa alla protezione delle persone (normalmente dipendenti) che segnalano violazioni di norme delle quali sono venute a conoscenza nell’ambito lavorativo.

La protezione del segnalante (whistleblower) consiste, in sintesi, nella creazione da parte della società una serie di garanzie che lo tutelino da eventuali misure ritorsive in caso di segnalazione (quali licenziamento, retrocessione di grado, mutamento di funzioni o cambiamento di orario, sospensione, note o referenze negative, misure disciplinari, ecc.).

Lo stesso D.Lgs. 24/2023 prevede l’obbligo (per le società che superano i parametri precisati nel prosieguo) di istituire canali di segnalazione e di adottare procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni nonché di svolgere l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute

Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta l’irrogazione di una sanzione (da parte di ANAC) che va da un minimo di euro 10 mila ad un massimo di euro 50 mila fermi restando gli altri profili di responsabilità. 

Sono tenute al rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 le società che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 50 nonché le società che hanno adottato un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

L’obbligo di istituzione del canale di segnalazione (interna) decorre dal 15/07/2023, per le società che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, più di 249 dipendenti, e dal 17/12/2023 per quelle che abbiano impiegato più di 50 dipendenti (ma meno di 250).

Il canale di segnalazione deve avere le seguenti caratteristiche:

  • la relativa gestione deve essere affidata una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la relativa gestione oppure un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato; 
  • le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche (opzione raccomandata) o orale
  • le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso: 
  • linee telefoniche; 
  • sistemi di messaggistica vocale;
  • su richiesta della persona segnalante, un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Per le società che hanno adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza risulta essere normalmente in possesso dei requisiti prescritti per ricoprire il ruolo di soggetto interno incaricato della gestione del canale di segnalazione.

In caso di mancata istituzione del canale di segnalazione interna o di suo non corretto funzionamento / gestione, il segnalante può rivolgersi all’ANAC (canale esterno) che provvede alla gestione della segnalazione ed alle operazioni conseguenti.

Restiamo a disposizione per fornire ogni informazione necessaria all’attuazione degli adempimenti previsti dalla norma.

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