Società e persone fisiche commettono illeciti diversi per la 231

 

Fonte: EUTEKNE.INFO

di Maurizio Meoli

24/07/2014

www.eutekne.info

 

La consulta, pur dichiarando inammissibile la questione sollevata dal GUP, lascia lo spiraglio della citazione delle società come responsabili civili

 

La corte costituzionale, nella sentenza 18 luglio 2014 numero 218, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 231 del 2001, in riferimento all’articolo 3 della costituzione, nella parte in cui non prevedono espressamente e non permettono che le persone offese e vittime del reato possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamati a rispondere per il comportamento del loro dipendenti.

Il GUP di Firenze, nell’ordinanza 17 dicembre 2012 numero 61, ha sottolineato come nell’udienza preliminare di un processo penale nei confronti di diverse persone fisiche imputate di reati di lesioni colpose e di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nei confronti di due società, le persone offese, dopo aver inutilmente richiesto la costituzione di parte civile nei confronti delle società, avevano chiesto la citazione delle stesse come responsabili civili ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura penale.

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