L’ente imputato in un processo 231 può essere imputato quale responsabile civile

 

 

L’ente imputato in un processo 231 può essere imputato quale responsabile civile

FONTE www.aodv231.it

 

21.07.2014

La Corte Costituzionale, intervenuta il 9 luglio 2014 con la sentenza n. 218/2014, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell´art. 83 c.p.p. e del D.Lgs. n. 231/2001 in riferimento all´art. 3 della Costituzione, ovvero della possibilità da parte delle persone offese di citare l´ente, già imputato, quale responsabile civile.

Il processo penale da cui scaturisce la decisione in commento è il medesimo che ha investito, nel 2011, la Corte di Giustizia Europea circa la compatibilità dell´istituto della costituzione di parte civile nei confronti dell´ente imputato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

In tale circostanza, il giudice europeo non riscontrava nessun contrasto tra la normativa italiana e la direttiva europea sulla tutela delle vittime, conformandosi, peraltro, alle sentenze della Corte di Cassazione che già avevano definito la questione ritenendo inammissibile la costituzione di parte civile nel procedimento contro l´ente.

Preso atto di tale decisione, le persone offese chiedevano la citazione, come responsabili civili ex art. 83 c.p.p. delle società coinvolte, ma il giudice – non ritenendo accoglibile la domanda ma neppure manifestatamente infondata la questione – riteneva opportuno adire la Corte Costituzionale.

Secondo il giudice territoriale, il principio di uguaglianza di cui all´art. 3 della Costituzione sarebbe viziato a causa dell´attuale sistema processuale che permetterebbe di “citare come responsabili civili ex art. 83 c.p.p. le persone giuridiche e gli enti che debbano rispondere dei comportamenti dei loro dipendenti e che “non sono” parimenti incluse nel processo per la forma di responsabilità di cui al Dlgs. 231/2001”.

In altri termini, la norma codicistica permetterebbe la citazione del responsabile civile (ovvero del soggetto che pur non avendo contribuito alla realizzazione del reato deve provvedere al risarcimento del danno cagionato dall´autore del reato) quale coimputato nel medesimo processo solamente se prosciolto o se nei suoi confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere.

Tale assunto sarebbe giustificato, prosegue il giudice rimettente, dal tenore letterale dell´art. 83 che impedirebbe l´assunzione della veste di responsabile civile a persone cui è già attribuita la qualifica di imputato.

Di diverso avviso la Corte Costituzionale che ha ritenuto sussistere alcuna corrispondenza tra l´illecito contestato alla persona fisica autrice del reato e l´ente: quest´ultimo sarebbe, infatti, chiamato a rispondere non del medesimo reato contestato alla persona, ma di un illecito diverso che tuttavia ricomprende il primo.

“Ma se l´illecito di cui l´ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l´ente e l´autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi”.

Per tali motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale così come promossa dal giudice territoriale.

Gli effetti della pronuncia, stante il ragionamento  espresso dalla Consulta circa l´assenza di coincidenza tra persona fisica e giuridica quali coimputati, potrebbero aprire nuovi scenari in ambito processuale e, segnatamente, la possibilità per i soggetti danneggiati di ottenere il giusto ristoro mediante la citazione dell´ente quale responsabile civile. In definitiva, percorrendo tale tracciato si aggirerebbero le conseguenze derivanti dall´impossibilità di costituirsi parte civile.

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