La violazione occasionale della normativa antinfortunistica non può integrare il requisito dell’interesse dell’ente

 

 

Segnaliamo che all’indirizzo: http://www.rivista231.it/Legge231/Pagina.asp?Id=901 è stata pubblicata un’interessante sentenza del Tribunale di Torino riguardante la responsabilità di una società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a seguito di  lesioni colpose da infortunio sul lavoro.

La sentenza è assolutoria sull’assunto che la violazione occasionale della normativa antinfortunistica non possa integrare il requisito dell’interesse dell’ente, né risultava esserci stato alcun vantaggio.

 

FONTE: www.RIVISTA231.it

 

10 gennaio 2013 – sentenza – Tribunale di Torino – sezione I penale – giudice dr. Giuseppe Marra (illecito amministrativo dipendente dal reato di lesioni personali aggravate – interesse o vantaggio dell’ente – sussiste il requisito dell’interesse nei casi in cui si dimostra una tensione finalistica della condotta illecita dell’autore volta a beneficiare l’ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare – sono imputabili agli enti solo quei comportamenti delle persone fisiche psicologicamente diretti a perseguire un interesse dell’ente e restano quindi fuori dal campo tutta una serie di violazioni derivanti dalla semplice imperizia, dalla sottovalutazione dei rischi o anche dall’imperfetta esecuzione delle misure preventive previste, in quanto non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell’ente

 

 

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