Corte di Cassazione – sentenza n. 4324 del 29 gennaio2013.
La V sez penale ha confermato, ai soli fini civili in quanto il reato si è prescritto (sulla prescrizione vedasi altro articolo di oggi), la responsabilità per aggiotaggio a carico di alcuni ex vertici di Unipol e del gruppo stesso ai sensi della 231.
«Ai finì di detta responsabilità, è sufficiente che il soggetto autore del reato abbia agito per un interesse non esclusivamente proprio o di terzi, ma anche per un interesse riconducibile alla società della quale lo stesso è esponente».
«Siffatto titolo di responsabilità è individuabile anche all’interno di un gruppo di società; potendo la società capogruppo rispondere per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una società controllata laddove il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla prima».