Circolare della Guardia di Finanza in tema di responsabilità amministrativa delle Imprese

 

E’ stato pubblicato il Volume III della Circolare n. 83607/2012 approvata dal Comando Generale della Guardia di Finanza in data 19 marzo 2012, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti dipendenti da reato.

La Parte I del Volume III approfondisce il quadro normativo della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, mentre la Parte II si riferisce al percorso operativo dell’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente.

 

Per chi fosse abbonato la Circolare è disponibile all’indirizzo

www.rivista231.it

Il testo è recuperabile anche al seguente indirizzo

http://www.complianceaziendale.com/2012/04/il-testo-completo-della-circolare-n.html

Qui un interessante commento

http://www.complianceaziendale.com/2012/04/gdf-circolare-836072012-e-accertamento.html

Il 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato, a firma del Comandante Generale, Generale C.A. Nino Di Paolo, la circolare n. 83607/2012 dal titolo “Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali”. Il III volume della circolare illustra le modalità di indagine relative all’accertamento della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01.

Secondo la circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, l’attività investigativa deve essere rivolta:

– a individuare la sussistenza di un concreto vantaggio o interesse per l’ente;
– all’individuazione degli autori delle illecite condotte e all’acquisizione di ogni utile elemento di prova e di supporto in ordine all’atteggiamento psicologico che ha caratterizzato la condotta del responsabile, attraverso l’esame della documentazione contabile ed extracontabile acquisita alle indagini. Si tratta, in altre parole, di appurare:
a) se si sia in costanza di un fenomeno di «dissociazione » fra la volontà del soggetto collettivo e quello della persona fisica autrice del reato, con conseguente esonero di responsabilità del primo;
b) l’idoneità dei modelli di gestione eventualmente adottati dall’ente per escludere la propria responsabilità, basandosi su un esame delle strutture decisionali adottate dall’ente in relazione alle proprie articolazioni e alle proprie attività economiche.

La polizia giudiziaria, al fine di configurare un’eventuale responsabilità amministrativa dell’ente, dovrà indirizzare la propria attività in modo tale da acquisire gli elementi probatori necessari, deve:
– verificare la natura giuridica dell’ente finalizzata a conoscere quest’ultimo rientri tra i «soggetti » destinatari delle previsioni del d.lgs n. 231/01;
– accertare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l’ente ricollegabile al reato presupposto, anche al fine di escludere che l’autore del reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio;
– individuare il rapporto di organicità tra l’ente e l’autore del reato, il quale, dovrà appartenere alla categoria degli «apicali» ovvero dei «sottoposti».

Nel caso di reato presupposto commesso da un soggetto in posizione «apicale» l’attività investigativa dovrà essere orientata, per effetto del meccanismo di inversione dell’onere probatorio, a valutare gli eventuali elementi di prova a discarico forniti dall’ente al fine di beneficiare dell’esonero da responsabilità. Pertanto, in caso di «difesa» svolta dall’ente, la polizia giudiziaria dovrà riscontrare se:
– sia stato preventivamente adottato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
– tale modello risponda ai requisiti di idoneità ed efficace attuazione previsti dalla normativa;
– sia stato costituito l’organismo di vigilanza, verificando, in caso affermativo, l’esistenza dei requisiti richiesti dalla norma nonché i poteri necessari per il corretto assolvimento dei suoi compiti;
– sussistano elementi di fatto che possano indurre a ritenere che il reato commesso costituisca l’esito finale della fraudolenta elusione del modello organizzativo.
Nel caso di reati commessi da soggetti «sottoposti», l’attività della polizia giudiziaria sarà indirizzata a riscontrare se:
– sia stato preventivamente adottato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
– in caso positivo, se lo stesso risponda ai requisiti di idoneità ed efficace attuazione.

Altro elemento cardine delle indagini è l’accertamento di un concreto vantaggio o interesse per l’ente: l’attività investigativa sarà volta a individuare se la condotta criminosa sia stata realizzata per raggiungere tali fini. Si verificherà, infatti, la chiusura degli accertamenti non potendosi procedere nei confronti dell’ente nel caso in cui l’indagato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, posto che anche un interesse misto, cioè contestualmente proprio dell’ente e della persona fisica, risulta di per sé insufficiente a mandare esente da responsabilità la persona giuridica.

 

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