Sequestro ai fini di confisca per equivalente – novità

 

La legge 125/2013, di conversione del Dl 101/2013, entrata in vigore il 31 ottobre 2013 è intervenuta, fra l’altro, sul regime della responsabilità amministrativa delle imprese ex Dlgs 231/2001, aggiungendo all’art. 53 il comma 1-bis secondo cui:

«1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto societa’, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche’ quote azionarie o liquidita’ anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita’ e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorita’ giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita’ l’autorita’ giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo’ nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa’ che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89»

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