Modelli organizzativi 231 obbligatori, il disegno di legge

 

26/09/2018 | di Giovanni Alibrandi
La disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica non prevede alcuna obbligatorietà circa l’adozione del modello organizzativo 231, ossia, in base al principio dell’autocontrollo, è riconosciuta all’ente la facoltà di adottarlo. Sebbene alcune legislazioni regionali lo prevedano come requisito preliminare, tra altri requisiti, per ottenere o mantenere l’accreditamento in specifici settori (es.: formazione, sanità), così come l’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini del punteggio per l’attribuzione del Rating di legalità, ha previsto la presenza del modello 231 quale elemento di valutazione.
Inoltre, secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, se all’ente sono irrogate sanzioni pecuniarie a motivo dell’assenza del modello 231, i suoi amministratori sono chiamati a rispondere di mala gestio, sussistendo la loro responsabilità per inadeguata attività amministrativa e, pertanto, sono tenuti a risarcire lo stesso ente per la sanzione pecuniaria inflittagli.
Lo scorso mese di luglio, per iniziativa di un gruppo di senatori, è stato presentato un disegno di legge modificativo del D.Lgs. n. 231/2001 che prevede l’obbligatoria adozione del modello 231 per determinate categorie di enti collettivi.
Le società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative) e quelle consortili, che anche solo in uno degli ultimi 3 esercizi hanno conseguito un attivo dello stato patrimoniale non inferiore a € 4.400.000, o ricavi di vendite e prestazioni pari o superiori a € 8.800.000, nonché lesocietà controllanti ai sensi dell’art. 2359 C.C. di una o più srl, spa, sapa, cooperative che hanno raggiunto o superato i detti limiti dimensionali, devono approvare con delibera dell’organo amministrativo o dell’assemblea dei soci l’adozione del modello organizzativo 231 e nominare l’organismo di vigilanza. Entro 10 giorni tale delibera deve essere depositata presso la Camera di commercio di riferimento, e l’inosservanza di questo obbligo comporta una sanzione amministrativa di € 200.000, applicata anche nel caso di mancata nomina dell’organismo di vigilanza. La sanzione è altresì applicata per ciascun anno solare in cui permane l’inosservanza di entrambi i detti obblighi: mancato deposito e mancata nomina dell’organismo di vigilanza.
Qualora il deposito della delibera avvenga tardivamente, la sanzione amministrativa è di € 50.000.
Per consentire l’adeguamento alle disposizioni della norma, le sanzioni saranno applicate a partire dal 30.10.2019.
Tra le argomentazioni poste a fondamento della proposta legislativa, secondo i proponenti è necessario che nel nostro ordinamento siano poste basi maggiormente solide “perché si sviluppi una cultura della legalità d’impresa e della prevenzione di ogni stortura e abuso dell’iniziativa economica privata e pubblica”.
Sarà interessante seguire l’iter legislativo di questa proposta di legge, soprattutto per quanto riguarda sia l’asprezza dell’apparato sanzionatorio, sia la possibile violazione del principio di autonomia dell’imprenditore nella gestione della sua azienda. Perché, è bene ricordarlo, paradigmi del D.Lgs. n. 231/2001 sono l‘autocontrollo di cui l’impresa si dota in piena autonomia e la sua eticità nella conduzione degli affari, due aspetti che è ben difficile imporre per legge. Prova ne sia che il legislatore del 2001 non ha prescritto nessun obbligo in merito all’adozione del modello organizzativo 231.

 

Fonte Ratio Quotidiano

http://www.ratio.it/ratioquotidiano/modelli-organizzativi-231-obbligatori-il-disegno-di-legge

 

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